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Se sei in questa pagina, probabilmente è perché sei tra i numerosi sfortunati che hanno ricevuto una multa proveniente dal Comune di Terracina e desideri, quindi, sapere se ti conviene pagarla oppure se c’è verso di impugnarla.
Da un po’ di anni, in effetti, il Comune di Terracina è tra quelli che maggiormente ci dà di che lavorare. Le multe a cui ci riferiamo sono quelle per le presunte infrazioni per superamento dei limiti di velocità, rilevate lungo la S.S. 7 Via Appia Variante Montegiove in direzione Napoli al km 104+100.
Le numerosissime segnalazioni ricevute, ci hanno ovviamente indotto ad approfondire i motivi di illegittimità rilevabili in questi verbali e i ricorsi che redigiamo sono soggetti a continuo miglioramento e aggiornamento, in base ai riscontri che di volta in volta riceviamo.
Il numero di matricola del dispositivo
Il verbale tipicamente emesso dal Comando di Polizia Municipale di Terracina risulta privo dell’indicazione del numero di matricola dell’apparecchio tramite il quale sarebbe avvenuta la rilevazione automatica dell’infrazione. L’assenza del numero di matricola rappresenta un primo rilevante vizio del verbale, non perché esso sia di per sé ricompreso tra quegli elementi che in defettibilmente il verbale deve contenere, ma piuttosto perché la sua omissione non consente chiaramente a posteriori di poter verificare che quello specifico esemplare sia stato sottoposto a taratura, a verifica di funzionamento periodica e che, in termini più generali, sia stato utilizzato in modo conforme a quanto prescritto dal relativo decreto di omologazione.
Per costante giurisprudenza, infatti, grava sul comando di polizia l’onere di dimostrare che l’accertamento sia avvenuto in modo legittimo. Tuttavia, questa prova sarà a priori resa impossibile dalla circostanza che qualsiasi elemento offerto in sede di istruttoria dal comando di polizia, non potrà essere precisamente riferito all’apparecchio rilevatore, giacché il suo numero di matricola sarebbe stato l’unico elemento in grado di identificarlo in modo preciso ed univoco.
Il decreto di omologazione
Dai verbali emessi dal comando di polizia municipale di Terracina, apprendiamo che la rilevazione sia avvenuta con dispositivo prodotto dalla soc. Kria s.r.l. e omologato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con decreto dirigenziale n.5298, in data 27 ottobre 2011.
L’omologazione dell’autovelox è resa obbligatoria dall’art. 142, comma 6, che prevede espressamente che le violazioni per eccesso di velocità possano essere rilevate solo con apparecchiature debitamente omologate.
Vale, quindi, la pena di chiedersi: il dispositivo prodotto dalla soc. Kria s.r.l. è stato realmente omologato?
Per scoprirlo dobbiamo andare a cercare il “presunto” decreto di omologazione emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Il decreto in questione, come è dato evincere dal verbale stesso, è il n.5298 del 27 ottobre 2011. Noi siamo andati a cercarlo ed è il seguente.
A leggerlo attentamente, è facile individuare a pagina 2 che esso non dispone l’omologazione, ma l’approvazione, in particolare nella parte in cui il provvedimento recita testualmente le seguenti parole: DECRETA Art.1. E’ approvato il sistema denominato “T-EXSPEED V.2.0”
È quindi il caso di chiedersi se omologazione e approvazione siano la stessa cosa, se i due termini possano utilizzarsi come sinonimi volti ad individuare un atto dotato della medesima efficacia.
La risposta a questo quesito ci proviene dall’art. 192 del Regolamento del Codice della Strada. L’articolo in questione definisce le due diverse procedure da seguire per ottenere l’approvazione oppure l’omologazione. È ben chiaro, quindi, che le procedure sono differenti e che si riferiscono a due ben distinti istituti giuridici, l’approvazione e l’omologazione. Per intenderci, l’approvazione è la procedura a cui è destinato qualsiasi dispositivo sia in uso alle forze dell’ordine, in quanto esso deve evidentemente rispettare specifici parametri. Se anche si trattasse della paletta d’ordinanza è evidente che gli esemplari non potranno essere prodotti in modo casuale, ma dovranno invece essere conformi ad un modello prestabilito per poter appunto ottenere l’approvazione. Simile, ma più rigorosa, è la procedura che gli esemplari di autovelox devono seguire per ottenere, invece, l’omologazione.
Opporre o non opporre
Queste sono solo due motivazioni sulla base delle quali riteniamo che in linea generale i verbali per eccesso di velocità emessi dal comando di polizia municipale di Terracina siano meritevoli di essere annullati. Tuttavia, nei ricorsi che solitamente redigiamo, di motivazioni ce ne saranno ancora altre, che in queste sede per brevità non tratteremo.
Quindi, tirando le somme, in linea generale riteniamo i verbali per eccesso di velocità emessi dal comando di polizia municipale di Terracina siano spesso da opporre. Se desideri una valutazione personale e dettagliata del TUO verbale, puoi inviarcene copia via mail ad info@ricorsi.net o attraverso il nostro modulo di contatto. Nel giro di poche ore riceverai risposta.
Il 01/10/2020 alle ore 18:26 a seguito della rilevazione del
giorno 11/09/2020 alle ore 19:59, avvenuta nel tratto di strada S.S. 7 Via
Appia Variante Montegiove Dir. Napoli Varco B al Km/Nr Civ. 104+100, nel
territorio del Comune di TERRACINA (LT), Aut. Min. D.D. Prot. 5298 del
27/10/2011 – Prot. 4910 del 16/10/2014 – Prot. 5072 del 27/10/2014 – Prot. 7175
del 29/12/2016, il sottoscritto Appuntato V**** G**** matricola matricola 136
ha/hanno accertato, presso il Comando di CITTÀ DI TERRACINA COMANDO POLIZIA
LOCALE, a carico del conducente/proprietario, responsabile in solido sotto
indicato: Obbligato in Solido : ******** nato a **** in data **** residente a ****
in ***** del veicolo tipo : AUTOVETTURA marca FIAT targa **** VIOLAZIONE : 1) ART. 142/8 CDS SUPERAVA DI
OLTRE 10 KM/H E DI NON OLTRE 40 KM/H I LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ. Il veicolo
indicato percorreva il tratto di strada sottoposta al limite massimo di 80 Km/h
procedendo ad una velocità media di : 100.00 Km/h. Al predetto valore,
risultante dalle prove fotografiche, viene detratta la tolleranza di legge a
favore del trasgressore del 5% con un minimo di 5 Km/h pari a Km/h 5.00. Il
valore risultante è pari a 95.00 Km/h e pertanto supera il limite massimo
consentito di 15.00 Km/h. L’accertamento è stato compiuto sulla base di
risultanze fotografiche prodotte dal sistema e direttamente gestito dall’organo
accertatore, nella disponibilità dello stesso, installato come previsto dalle
prescrizioni contenute nei Decreti di Omologazione, il cui perfetto
funzionamento è stato preventivamente verificato (art. 345 co. 4 D.P.R. n. 495
del 16 /12/1992 del C.d.S.), con Omologazione del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti con decreto dirigenziale n.5298, in data 27 ottobre
2011, prodotto dalla soc. Kria s.r.l. Si dà atto che la segnaletica del limite
massimo di velocità e di avviso di rilievo posta in loco è conforme per forma,
dimensione e colori ai dettami regolamentari ed è installata con adeguato
anticipo rispetto al punto di rilevamento. Le operazioni di messa in esercizio
e di verifica della segnaletica e di misura del tratto soggetto a controllo
elettronico della velocità sono verbalizzate con separati atti, depositati
negli uffici della Polizia Locale Comune di Terracina. I fotogrammi comprovanti
l’avvenuta violazione non sono stati allegati al presente verbale nel rispetto
delle norme sulla riservatezza personale (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003). E’
possibile prenderne visione presso questo Comando di Polizia Locale nei giorni
di Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, ovvero
all’indirizzo web https://crmterracina.soes.cloud nella sezione “Portale
dei servizi on-line della Polizia Locale” del sito istituzionale del
Comune di Terracina (http://www.comune.terracina.lt.it)
MOTIVO MANCATA CONTESTAZIONE: Contestazione immediata omessa
poiché infrazione commessa su strada dove non vi è l’obbligo Decr. Pref. Prot.
25427/ AREA III del 19/12/2007 – Integ. Decr. Pref. Prot. 15584/20016/ AREA III
del 12/07/2016
COMUNICAZIONE AI FINI DELLA DECURTAZIONE PUNTI PATENTE La
presente violazione determina la decurtazione di punti 3 ai sensi dell’art.
126-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla
notifica del presente verbale la S.V. ha l’obbligo di far pervenire
dichiarazione sottoscritta contenente i dati personali e i dati della patente o
CQC di colui i che al momento dell’accertamento conduceva il veicolo, secondo
l’allegato modello. Qualora tali dati non vengano forniti o vengano forniti in
ritardo, sarà applicata a Vs carico un’ulteriore sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 286.00 a Euro 1143.00 più spese di accertamento e notifica
ai sensi del richiamato art. 126-bis co. 2 del D.Lgs. n. 285/92. In caso di
ricorso avverso il presente verbale, il predetto termine di 60 gg decorre dalla
definizione della contestazione ovvero quando siano conclusi i procedimenti dei
ricorsi ammessi o siano decorsi i termini per proporre i medesimi. Tuttavia, in
tal caso, l’invito all’adempimento dell’obbligo di comunicazione dati
conducente, non verrà rinnovato rimanendo valido quello effettuato con il
presente verbale.
Per ogni altra informazione, ti raccomandiamo di seguire la guida che abbiamo pubblicato in questa pagina: come contestare le multe per eccesso di velocità.

