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Quando scatta la multa semaforo rosso?
La Corte di Cassazione ha stabilito rigidi limiti all’impiego dei dispositivi di rilevamento delle multe per semaforo rosso. In molti casi i Comuni continuano ad ignorare questi limiti, emettendo dei verbali illegittimi e annullabili. L’articolo che segue è un breve estratto dello specifico approfondimento da noi redatto per supportarti nella contestazione del verbale.
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Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza

Sanzioni semaforo rosso
L’attraversamento di un incrocio con semaforo proiettante luce rossa costituisce violazione dell’art. 146, comma III, del Codice della Strada, che prevede una sanzione pecuniaria a partire da euro 167 euro. Oltre alla sanzione pecuniaria si applicherà anche quella accessoria relativa alla decurtazione dei punti della patente, nella misura di sei punti.
Lo stesso articolo 146 del Codice della Strada prevede, inoltre, che, se lo stesso conducente dovesse commettere una nuova infrazione per semaforo rosso nel corso di due anni, allora sarà disposta a suo carico la sospensione della patente di guida.
La durata del giallo
La norma, ad un’attenta lettura, fa quindi riferimento ad ipotesi in cui il conducente di un veicolo sia legittimato ad attraversare l’incrocio, malgrado il semaforo proietti luce gialle, nel caso in cui rappresenti condotta più prudente sgomberare l’intersezione, anziché arrestare bruscamente la marcia.La fattispecie fa evidentemente riferimento a condizioni di potenziale pericolo che in alcun modo l’agente accertatore potrebbe essere in grado di desumere dalla semplice analisi dei riscontri fotografici prodotti dal dispositivo.Tali condizioni di potenziale pericolo, in grado di scriminare il conducente, potrebbero dipendere, infatti, da svariati fattori, ma molti di essi – raffigurati in fotografia- potrebbero apparire come particolari di scarso rilievo: si pensi banalmente all’attraversamento di un animale, alla caduta di un oggetto dall’alto, al guizzo di bambino, al sopraggiungere da tergo di un autoambulanza o di un altro veicolo a forte velocità. Pertanto, ciò che si intendere mette in discussione non è certo la valenza probatoria del verbale (per far ciò occorrerebbe una querela di falso), ma l’inadeguatezza degli strumenti offerti ad ausilio delle forze dell’ordine, per la formazione del loro esatto convincimento, quale poi viene riversato nel verbale.È evidente che in alcun modo, uno o più fotogrammi possano riprodurre la rapida sequenza dinamica che si svolge innanzi all’automobilista che, in una manciata di istanti, è tenuto a valutare se sia più prudente arrestare di colpo la propria vettura (col rischio di essere tamponato) o di proseguire la marcia (col rischio di attraversare la traiettoria di autoveicoli provenienti dalle altre vie confluenti nell’incrocio). È doveroso, pertanto, ritenere che tra i due – l’agente che abbia valutato l’infrazione sulla base dei riscontri fotografici e il conducente del veicolo – solo quest’ultimo abbia potuto operare con maggiore cognizione di causa la scelta del “minor rischio”, e, quindi, su questa base decidere di attraversare l’incrocio malgrado la lanterna semaforica proiettasse – al momento di essere “percepita” – luce gialla. Tutto ciò premesso, la scelta che si impone è quella di valutare se il semaforo abbia proiettato la luce gialla per un tempo sufficiente, durante il quale il conducente l’abbia potuta percepire e abbia potuto decidere di superare la linea d’arresto (ritenendo questa scelta la più prudente), e di sbarazzare l’incrocio procedendo a velocità moderata.Tale valutazione non è confortata da alcun parametro normativo, poiché né il Codice della Strada, né il relativo regolamento di attuazione, dispongono nulla al riguardo. Non avrebbe, quindi, alcuno spessore giuridico una disquisizione incentrata sul tempo di durata del giallo, né avrebbe senso avventurarsi in considerazioni tese a considerare sufficienti o non sufficienti periodi di durata pari a 3 o 5 secondi, poiché l’eterogeneità delle situazioni che potrebbero rappresentarsi concretamente è tale da non poter evidentemente essere ponderata in via preventiva. Pertanto, l’unico elemento che si ritiene possa sostenere la valutazione di chi sia chiamato a dirimere la questione, consiste nella dichiarazione di disconoscimento di responsabilità resa dal ricorrente.
I motivi di ricorso contro la multa passaggio con rosso
Quanto fino ad ora si è sostenuto rappresenta nient’altro che quello che per certi versi la stessa Corte di Cassazione ha già da tempo sostenuto, con la sentenza 23301/2005, la quale ha affermato il principio secondo cui:“la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente, il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative. Devesi quindi concludere che, nel caso che ne occupa, la mancata presenza in loco di agenti operanti per un verso preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo ex antea il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolubili con certezza proprio per l’assenza degli agenti sul posto.”Le ragioni appena esposte rappresentano ormai un orientamento assolutamente consolidato ed incontrovertibile della Suprema Corte. Le censure mosse in tema di accertamento mediante impianti di rilevazione automatica sono state infatti, ulteriormente ribadite dalle più recenti sentenze n. 23084/2009 (Corte Cassazione Civile, sezione seconda) e n. 27414/2009 (Corte Cassazione Civile, sezione seconda):“Osserva la Corte che non merita accoglimento la tesi della non necessaria presenza degli organi di polizia, in caso di apparecchiatura a posto fisso presso gli impianti semaforici, in relazione all’epoca della contestazione. Questa Corte suprema (Cass. 8465/2006) ha, invero, affermato che nella fattispecie sia necessaria la presenza del vigile. […] Peraltro, la fattispecie dell’attraversamento del semaforo a luce rossa, rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori (Cass. 23084/2009)”.E ancora:questa Corte – con indirizzo costante (Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8465; Sez. II, 11 gennaio 2008, n. 558) – ha precisato che, in tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica. Infatti, in quest’ultimo caso l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto. D’altra parte, l’istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante “in loco” può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative (Cass. 27414/2009)”.
La multa per semaforo rosso di notte
In pochi lo sanno: ma, salvo particolari eccezioni e condizioni, di notte per legge i semafori devono restare spenti. Viceversa, in Italia, come spesso accade, le eccezioni diventano regole (se così conviene a chi ha il potere di decidere).
In questo particolare approfondimento vi spieghiamo in quali casi è possibile chiedere l’annullamento delle multe per infrazioni rilevate durante le ore notturne: multa per semaforo rosso di notte
La delibera del Comune
Assodato che compete a ciascun Comune decidere se e dove installare un determinato dispositivo di rilevazione delle infrazioni per passaggio con semaforo rosso, occorre soffermarsi sul corretto iter amministrativo che l’ente dovrà seguire e sulla documentazione da richiedere in sede di opposizione.
Il tema è stato affrontato inizialmente dalla Corte di Cassazione nel 2005 ed è stato costantemente affermato e riaffermato, ispirando le decisioni di numerosi altri Giudici di Pace, in particolare di Torino, Alessandria e Ivrea.
L’orientamento afferma che, nell’assolvimento del proprio onere probatorio, in sede di ricorso, l’amministrazione opposta (attore in senso sostanziale) debba esibire delibera comunale di autorizzazione all’installazione della postazione di rilevamento delle infrazioni. Ai fini della legittimità dell’accertamento, è, infatti, requisito indefettibile che, con propria delibera, la giunta comunale abbia preventivamente autorizzato l’installazione del dispositivo.
È opportuno soffermarsi sulla natura dei provvedimenti amministrativi di cui richiedere esibizione, giacché essi dovranno consistere specificamente in delibere, ovvero in atti mediante i quali la giunta è chiamata ad esprime il proprio indirizzo politico amministrativo. Sarà, quindi, necessario, già in sede di ricorso, contestare preventivamente la documentazione depositata dall’amministrazione opposta, nel caso in cui essa consista non delibere, ma in mere determine dirigenziali, ovvero in provvedimenti destinati all’esercizio della potestà di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. In altri termini, le delibere consistono in atti normativi, ad emanazione collegiale e rappresentano indirizzo o programmazione politica; mentre al contrario le determine sono atti amministrativi, attraverso i quali il personale dirigente, che opera per conto dell’organo di appartenenza, impegna l’amministrazione anche verso terzi, assumendo decisioni esecutive per conto dell’ente. Nel caso di specie, sarà quindi, compito della giunta formulare, mediante l’adozione di una delibera, il proprio atto di indirizzo finalizzato all’installazione di un sistema di rilevamento automatico delle infrazioni, e sarà compito del dirigente dare attuazione alla delibera, ad esempio incaricando terzi affinché realizzino concretamente le opere necessarie.
Le telecamere ai semafori
Il più delle volte, le infrazioni per attraversamento di incrocio con semaforo rosso sono rilevate per il tramite di dispositivi elettronici, in grado di scattare fotogrammi ai veicoli che sorpassino la linea di arresto in costanza di divieto. Si tratta ovviamente di strumentazioni elettroniche offerte al possibile utilizzo da parte delle forze dell’ordine, poiché appositamente omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Esistono diverse tipologie di dispositivi, sebbene le loro modalità di impiego e funzionamento siano grosso modo le stesse. I dispositivi che più comunemente sono utilizzati sono almeno tre:
- il Traffiphot III SR (omologato con decreto 4130/2004);
- il T-Red (omologato con decreto 3458/2005);
- il Photored F17A (omologato con decreto 1130/2004).
Ciascuno dei decreti appena citati prevede, in relazione al dispositivo a cui si riferisce, che esso possa essere utilizzato, nel rispetto di specifiche condizioni di impiego.Sulla base di quanto già ampiamente detto nei precedenti capitoli, in tema di onere della prova, sarà incombenza della pubblica amministrazione, in sede di opposizione al verbale, dover dimostrare la legittimità della rilevazione, anche per quel che attiene al corretto impiego del dispositivo, sulla base di quanto prescritto dal relativo decreto di omologazione.
Traffiphot III SR
In particolare, per quanto riguarda il Traffiphot III SR, sulla base di quanto prescritto dal decreto di omologazione n. 4130/2004, l’amministrazione opposta dovrà dimostrare di aver rispettato le seguenti condizioni di utilizzo:
- premesso che il Traffiphot III SR è strumentazione in grado di rilevare anche le infrazioni per eccesso di velocità (e non solo il passaggio con semaforo rosso), le due funzioni possibili dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l’accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate;
- il posizionamento della prima spira dovrà essere immediatamente prima della linea di arresto e la seconda dopo detta linea,è possibile il posizionamento di entrambe le spire dopo la linea di arresto solo se è previsto un ritardo per l’attivazione di almeno un secondo dall’inizio del rosso;
- nell’utilizzo del flash con filtri di colore arancione l’energia elettrica di alimentazione non deve superare i 190Ws, se sono utilizzati filtri di colore rosso l’energia non deve superare i 160Ws;
- quando il dispositivo è utilizzato in maniera automatica, su di esso vanno eseguite verifiche di corretta funzionalità ed eventuali tarature, con cadenza almeno annuale, la cui corrispondente documentazione dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.
T-red
Similmente, anche il decreto di omologazione n. 3458/2005, prevede che il dispositivo T-Red, possa essere utilizzato solo nel rispetto delle specifiche condizioni che qui di seguito andiamo a trascrivere:
- nel primo scatto fotografico dovrà essere inquadrata e stampata anche la linea di arresto alla intersezione;
- particolare attenzione deve essere riservata al montaggio del sistema anche con l’adozione di strutture di sostegno e fissaggio sufficientemente robuste e protette;
- quando il dispositivo è utilizzato in modalità automatica, le Amministrazioni sono tenute a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.
Photored F17A
Infine, per quel che riguarda il Photored F17A, il decreto di omologazione n. 1130/2004 prevede che:
- l’apparecchiatura sia installata in modo fisso in posizione protetta, non manomettibile o facilmente oscurabile;
- sia prodotta documentazione fotografica in cui appaia,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione;
- siano scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trovi circa al centro dell’intersezione controllata;
- l’istante in cui avviene il secondo scatto sia individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti;
- in ogni fotogramma figuri in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora;
- l’apparecchiatura sia predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso;
- il dispositivo, se utilizzato in modalità automatica, sia sottoposto a verifiche ed eventuali tarature, con cadenza almeno annuale.
Le verifiche di funzionamento
Preme evidenziare che, come visto, ciascun decreto di omologazione prescrive l’obbligo a carico dell’amministrazione di effettuare annualmente verifiche di funzionamento ed “eventualmente” la taratura del dispositivo. Oltre al preciso rispetto di tutte le altre condizioni appena illustrate, sarà, pertanto, sempre opportuno richiedere che in sede di opposizione sia fatto obbligo all’amministrazione di esibire tutta la relativa documentazione, che attesti le opere di manutenzione eseguite sull’apparecchiatura, con specifico riferimento al modello e numero di matricola dell’esemplare citato nel verbale.Sarà, inoltre, preventivamente opportuno contestare tale documentazione, qualora essa provenga dalla stessa società produttrice dei dispositivi, o da altra concessionaria cui siano devoluti servizi attinenti l’installazione o distribuzione dei dispositivi medesimi. Viceversa, risulterebbe tradito quel principio d’indipendenza dei laboratori preposti alla verifica, sancito con D.M. del 10/12/2001 del Ministero Attività Produttive – Art. 2 (verificazione periodica degli strumenti di misura) – il quale prevede che i laboratori preposti alla verifica periodica debbano offrire garanzie d’indipendenza, non intrattenendo, quindi, rapporti commerciali, finanziari e societari con gli utenti metrici.
Passaggio con il rosso senza impegnare l’incrocio
Un caso particolare di cui si è occupata la recente giurisprudenza di merito, riguarda le ipotesi in cui la multa per semaforo rosso sia conseguita al semplice superamento della linea di arresto, senza che il conducente abbia effettivamente poi impegnato l’incrocio. In merito abbiamo redatto uno specifico approfondimento qui (Passare con il rosso senza occupare l’incrocio).
Domande frequenti riguardo la multa con semaforo rosso
Quando scatta la multa al semaforo rosso?
In teoria la multa scatta non appena la linea d’arresto viene superata, ma attualmente questa interpretazione è posta in discussione da numerosi giudici di merito, che ritengono non integri la condotta illecita il comportamento dell’automobilista che, pur avendo superato solo di poco la linea d’arresto, abbia subito dopo arrestato il veicolo in condizioni di sicurezza senza impegnare l’incrocio. Ciò presuppone che si faccia riferimento ai fotogrammi scattati dalla telecamera per qualificare in modo corretto la condotta di guida.
Come faccio a sapere se ho preso una multa al semaforo?
Purtroppo non c’è modo per sapere in anticipo se la telecamera abbia effettivamente immortalato l’infrazione semaforica oppure no. Quel che è certo è che non sempre le telecamere sono in funzione e, quindi, non ad ogni violazione corrisponde effettivamente una sanzione per il semaforo rosso. Pertanto, solo il tempo potrà darci risposta, considerando che, come per ogni altra multa, il termine di notifica delle multe per semaforo rosso è di 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione.
Quanto bisogna pagare per non perdere i punti della patente dopo semaforo rosso?
In teoria la domanda, posta in questi termini, è ovviamente errata e non si può pagare per non farsi togliere i punti. Tuttavia, nella pratica è proprio così che funziona il sistema della patente a punti. Infatti, qualora il proprietario dell’auto con la quale è stata commessa la violazione per semaforo rosso “non dovesse ricordare” chi fosse alla guida del veicolo al momento del passaggio col rosso, allora, non effettuando la comunicazione dei dati del conducente, impedirà che siano decurtati i punti ad alcuno. Tuttavia, è da ricordare che l’omessa comunicazione dei dati del conducente rappresenta un’autonoma violazione, alla quale conseguirà una nuova multa, dell’importo di circa trecento euro.
Quando viene sospesa la patente per semaforo rosso?
Il Codice della Strada prevede che, qualora il medesimo conducente commetta due volte nel corso di due anni due diverse infrazioni per passaggio con semaforo rosso, a suo carico sia disposta la sospensione della patente. Come già esaminato nella domanda precedente, per evitare decurtazione dei punti o la sospensione della patente è sufficiente che, per una delle due infrazioni, il proprietario non ricordi chi fosse alla giuda del proprio veicolo.
