Termine di notifica dell’ordinanza ingiunzione

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Prima di conoscere quali siano i termini per la notifica di un’ordinanza-ingiunzione è bene fare chiarezza sulla natura del procedimento amministrativo di cui si sta parlando per avere ben chiaro quali siano le norme a cui fare riferimento.

Restringendo il campo di indagine alla materia che qui ci interessa, l’ordinanza-ingiunzione è l’atto con cui si conclude (in senso negativo) il procedimento amministrativo sotteso alla richiesta di annullamento di un verbale per infrazione al Codice della Strada.  

I termini

I termini per la notifica di un’ordinanza-ingiunzione (così come quelli per la presentazione del ricorso al Prefetto) sono perentori ai fini della legittimità del provvedimento adottato. Partendo da principio, chi riceve il verbale per un’infrazione al Codice della Strada può presentare ricorso, oltre che innanzi al Giudice di Pace, anche innanzi al Prefetto territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o di notifica. In relazione alla validità del procedimento, nel caso in cui il ricorso sia presentato allo stesso organo accentratore, questi dovrà trasmetterlo al Prefetto entro i 60 giorni successivi, unitamente al verbale e alle proprie controdeduzioni. 

Nel caso in cui la Prefettura ritenga di rigettare il ricorso, l’ordinanza-ingiunzione dovrà essere emessa entro il termine dei successivi 120 giorni (che si sommano, quindi, ai 60 di cui si è detto in precedenza).

L’articolo 204 comma 1-bis del Cds stabilisce che 

“i termini sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto.” 

Da questo si desume che, nel caso il ricorso sia stato presentato al comando a cui appartiene l’organo accertatore, l’ordinanza-ingiunzione dovrà essere adottata entro 180 giorni calcolati nell’ordine di 60 giorni, destinati alla presentazione dei verbali da parte dell’ufficio accertatore, ai quali verranno sommati 120 giorni per la decisione del Prefetto
Nel caso, invece, in cui il ricorso venga presentato in via diretta al Prefetto, il termine si prolunga di 30 giorni e il Prefetto adotterà l’ordinanza-ingiunzione entro 210 giorni. La notifica dell’ordinanza-ingiunzione è regolata dall’art. 204 comma 2 del Cds che stabilisce il termine di 150 giorni dall’adozione. Le forme previste sono poi regolate dall’art 201. 

La richiesta di audizione personale

Il termine relativo all’adozione dell’ordinanza-ingiunzione può essere interrotto. Qualora, infatti, chi presenta il ricorso fa richiesta di audizione personale al Prefetto il termine precedente per l’adozione dell’ordinanza viene interrotto.

Quest’istituto è regolato dall’art. 204 comma 1-ter: 

“quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 di interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione dell’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o in caso di mancata presentazione del ricorrente.”

Nel caso in cui chi fa ricorso non si presenti nella data fissata dell’audizione, non presentando inoltre alcuna motivazione, il Prefetto procederà alla decisione senza altre formalità.